Fotovoltaico condominiale Milano

In
tutte le zone del condominio ritenute idonee per installare
impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, come ad esempio il lastrico solare, è
possibile avviare dei lavori sia su quelle che vengono
definite come parti comuni che sulle parti di proprietà
individuale, ma con l'eccezione che nelle parti comuni tutti
gli aventi diritto potranno farne uso secondo i loro
diritti, e senza che questa subisca modifiche alla
destinazione d'uso dell'area.
A seconda che si ritenga infatti necessaria una modifica
alle parti comuni, secondo le attuali procedure previste per
legge è possibile fare a meno della delibera dell'assemblea
condominiale, nel pieno rispetto dell'articolo 1122-bis, ma
se dovesse essere necessario per motivi progettuali un
intervento che vada a modificare la destinazione d'uso
dell'area, allora sarà necessario l'intervento
dell'assemblea.
Questo intervento però non avrà carattere autorizzatorio, ma
sarà necessario per la gestione d'uso dei beni comuni in
futuro, specificando in questa le modalità d'esecuzione
degli interventi e indicando specificatamente il tipo di
opera che verranno realizzate, secondo quanto specificato
dalle norme attualmente in vigore.
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